00 25/11/2009 22:03
L'Aula ratifica la convenzione Ue che introduce divieto di tagliare orecchie o coda a cani e gatti
Carcere per chi li uccide o maltratta. Il testo approvato quasi all'unanimità passa al Senato



ROMA - Chi fa del male a cane e gatti sarà perseguibile per legge. L'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge che recepisce la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Il testo, approvato con 466 sì, un no e sei astenuti, ora passa all'esame del Senato.

In base alle nuove regole sarà tassativamente vietato mutilare gli animali tagliando loro la coda o le orecchie, salvo in alcuni limitati casi che saranno individuati da un regolamento del ministero della Salute. In ogni caso, gli interventi dovranno essere finalizzati al benessere dell'animale; e il regolamento dovrà essere redatto sentendo i veterinari.

Carcere per chi uccide cani e gatti. Non sarà più necessario il requisito della crudeltà per punire con la reclusione da 3 a 18 mesi chi uccide un animale da compagnia. Con le nuove regole, potrà essere condannato chiunque provochi, senza necessità, la morte di un animale.

Anche per chi li maltratta. Chi maltratta un animale da compagnia potrà essere recluso da 3 a 15 mesi e condannato a una multa da 3 a 18mila euro. La stessa pena si applica anche quando l'animale è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti o ad altri interventi chirurgici comunque destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici non previsti dal regolamento ministeriale. Gli interventi non terapeutici potranno essere eseguiti da un veterinario e solo per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria o comunque nell'interesse della bestia.

Stop al traffico illecito. Viene introdotta la fattispecie di traffico illecito di animali da compagnia: sarà recluso da 3 a 12 mesi e condannato a una multa da 3 a 15mila euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) o, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 12 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Sanzioni sono previste anche per i trasportatori degli animali.

Fonte [SM=g8864] [SM=g8920] [SM=g8925] [SM=g8509] [SM=g8582] [SM=g8810] [SM=g8810] [SM=g8861] [SM=g10432]